1) Quali sono le alternative che si pongono ai lavoratori dal 1° gennaio 2007?
R. I lavoratori dipendenti hanno sei mesi di tempo per scegliere se far affluire il Tfr che maturerà dal 1° gennaio 2007 al fondo pensione di categoria, oppure lasciarlo in azienda (in questo caso, se l’azienda ha più di 50 dipendenti, il Tfr andrà all’Inps).
2) Cosa succede nel caso in cui il Tfr rimanga in azienda o vada all’Inps?
R. In entrambi i casi il lavoratore riceverà in un’unica soluzione tutta la liquidazione quando andrà in pensione.
3) Cosa succede nel caso in cui il Tfr vada in un fondo pensione?
R. Al momento della pensione il lavoratore potrà scegliere tra una rendita vitalizia calcolata sull’intero ammontare del Tfr oppure la liquidazione una tantum del 50% e una rendita calcolata sul rimanente 50%. Questa rendita dovrà servire a integrare la pensione che, col metodo di calcolo da poco in vigore (contributivo) ammonterà al 30/40 per cento dell’ultimo stipendio.
4) Cosa succede del Tfr già maturato, fino al 31 dicembre 2006?
R. Viene liquidato secondo le regole attualmente vigenti.
5) E’ possibile chiedere un anticipo sul Tfr nel caso in cui questo vada all’Inps?
R. Sì, valgono le stesse regole che per il Tfr trattenuto in azienda (pertanto, per esempio, si può chiedere l’anticipo del 75% del Tfr maturato dopo otto anni di anzianità aziendale nel caso di acquisto della prima casa).
6) E’ possibile chiedere un anticipo del Tfr nel caso in cui questo vada al fondo pensione?
R. Secondo i regolamenti dei fondi pensioni, la liquidità conferita deve essere mantenuta nel fondo per un certo numero di anni (in genere almeno 5/6). Fatta salva questa regola, i lavoratori hanno gli stessi diritti rispetto alla possibilità di chiedere anticipi qualunque scelta facciano.
7) Cosa succede se un lavoratore cambia lavoro rispetto al Tfr versato in un fondo e rispetto a quello rimasto in azienda o trasferito all’Inps?
R. Se il Tfr rimane in azienda o va all’Inps viene liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa. Se era stato trasferito a un fondo, nel caso in cui il lavoratore lavori in un’azienda che si avvale di un altro fondo negoziale, ha diritto al trasferimento. Se il lavoratore rimane disoccupato o va in cassa integrazione, trascorsi sei mesi può chiedere al fondo la liquidazione del 50% della somma versata; trascorsi 48 mesi e permanendo la disoccupazione, può chiedere la liquidazione dell’intera somma.
Fonte : Rosaria Amato – Kataweb